DETRAIBILITA' DELLE CONSULENZE PSICOLOGICHE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

24.05.2011 19:57

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.20 del 13/05/11 ha finalmente assimilato le prestazioni – di tipo sanitario – dello psicologo e dello psicoterapeuta a quelle del medico ammettendole così alla detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.

Questo in particolare il testo della circolare: 

 

5.15 Spese per sedute di psicoterapia
Quesito
: Nell’elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal

Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell’odontoiatra, del veterinario, dello psicologo – psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001.
Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti alla stessa categoria professionale il medico chirurgo e lo psicologo, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione medica.
Risposta: Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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